La mafia

Il 41-bis

L’articolo 41-bis (comunemente chiamato carcere duro) è parte della Legge della Repubblica Italiana n° 354 del 1975 recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.

Essa era in origine applicabile solo a casi di emergenza interne alle carceri.

Dopo la strage di Capaci (23 maggio 1992) in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, all’articolo si aggiunse un secondo comma. Con la nuova disposizione si consentiva al Ministro della Giustizia di sospendere le garanzie e gli istituti dell’ordinamento penitenziario, per applicare “le restrizioni necessarie” nei confronti dei detenuti per mafia, con l’obiettivo di impedire il passaggio di ordini e comunicazioni tra i criminali in carcere e le loro organizzazioni sul territorio.

La norma si intendeva a carattere temporaneo: la sua efficacia era limitata a un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Il 41-bis – Modifiche

Il 24 maggio 2002 il governo Berlusconi modifica l’articolo abrogando la norma che sanciva il carattere temporaneo di tale disciplina e prevedendo che il provvedimento ministeriale non potesse essere inferiore a un anno né superare i due anni, con eventuali proroghe successive di solo un anno ciascuna. Inoltre, il regime di carcere duro venne esteso anche ai condannati per terrorismo ed eversione.

La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha cambiato di nuovo i limiti temporali, tuttora in vigore: il provvedimento può durare quattro anni e le proroghe due anni ciascuna. Secondo le nuove regole i detenuti possono incontrare senza vetro divisore i parenti di primo grado inferiori a 12 anni di età, ma resta il divieto alla detenzione di libri e giornali, tranne particolari autorizzazioni.

41-bis – Misure applicabili

– Isolamento nei confronti degli altri detenuti. Il detenuto è situato in una camera di pernottamento singola e non ha accesso a spazi comuni del carcere.

– L’ora d’aria è limitata (concessa solamente per alcune tipologie di reato) – rispetto ai detenuti comuni – a due ore al giorno e avviene anch’essa in isolamento.

– Il detenuto è costantemente sorvegliato da un reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria il quale, a sua volta, non entra in contatto con gli altri poliziotti penitenziari.

– Limitazione dei colloqui con i familiari

– Visto di controllo della posta in uscita e in entrata.

– Limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere tenuti nelle camere di pernottamento (penne, quaderni, bottiglie, ecc.) e anche negli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno.

 

 

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