I principi fondamentali della Costituzione italiana

Articolo 9


La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 


L’articolo impegna lo Stato a essere parte attiva nello sviluppo della cultura (ogni occasione di elevazione della società attraverso la conoscenza e gli studi) e della ricerca scientifica (come fatto culturale, ma soprattutto come fatto economico, legato alle tecnologie produttive).

Esiste attualmente un Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Anche per la tutela del paesaggio (bellezze naturali, parchi, giardini ecc.) e del patrimonio storico e artistico (musei, biblioteche, pinacoteche, palazzi di interesse storico ecc.) sono stati istituiti il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e quello per i Beni culturali. (Vedi art. 33)

Dal paesaggio all’ambiente

I Costituenti nell’articolo 9 parlano di «tutela del paesaggio» e non esplicitamente di «ambiente». Da una parte perché nel contesto storico in cui è stata scritta la Costituzione non si riteneva necessaria una salvaguardia particolare dell’ambiente, dall’altra perché nel termine «paesaggio» è altresì presente anche una dimensione estetica e culturale.

Tuttavia la legislazione ordinaria in campo ambientale è stata a lungo lacunosa, favorendo forme di speculazione edilizia. A partire dagli anni Settanta, così come accadeva nel contesto internazionale, la questione ambientale assume una certa importanza, dando origine a una più puntuale legislazione ambientale fino all’istituzione, nel 1986, di un Ministero dell’ambiente.

Il patrimonio artistico e culturale italiano

L’Italia ha un immenso patrimonio culturale. Nel 2004 è entrato in vigore il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Al suo interno, le tre parole chiave che sintetizzano come deve avvenire la fruizione del patrimonio culturale sono Tutela, Valorizzazione e Conservazione.

La tutela consiste «nell’individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione» (art. 3 Cod. beni culturali).

L’art 6 del Codice afferma che la valorizzazione consiste nella «promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale», oltre che «assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso».

Infine, la conservazione è «assicurata mediante un’attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro» (art. 29 Cod.).

Propositi disattesi

È possibile affermare che, nonostante i tentativi fatti, i nobili propositi dell’art. 9 della Costituzione sono stati largamente disattesi: appartengono alla categoria delle norme programmatiche che non hanno avuto attuazione degna di nota; il che è grave e straordinario, se si pensa che l’Italia ha nel territorio, nell’arte e nella cultura una delle sue maggiori ricchezze.

Il territorio italiano purtroppo risulta largamente depredato da politiche di costruzioni indiscriminate, da una tutela assolutamente carente, da una mentalità, dei cittadini e dei politici, che è quanto di più lontano si possa immaginare rispetto alla lettura e allo spirito dell’articolo 9. Da moltissimi punti di vista il «Bel Paese» non è più tale.

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