Articolo 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Con il primo comma si prende atto che esiste un insieme di norme che regolano i rapporti fra gli Stati: il diritto internazionale. Le norme che derivano da consuetudini si trasformano automaticamente in diritto interno (si pensi all’immunità degli ambasciatori).
Esistono anche norme di diritto internazionale che derivano dai trattati: esse diventano diritto interno solo dopo la ratifica.
Negli altri commi ci si riferisce alla condizione dello straniero, che gode dei diritti inviolabili. Per altri diritti, si applica il principio di reciprocità (permettiamo allo straniero di svolgere una certa professione se è consentito altrettanto, nel suo Paese, a un cittadino italiano). Accordiamo, però, asilo (e non lo rimandiamo al suo Paese) a chi sia perseguitato per motivi politici o sia impedito di esercitare diritti di libertà (di stampa, di religione ecc.).
L’internazionalismo
La Costituzione respinge il nazionalismo. L’Italia è uno Stato nazionale, non nazionalistico; in quanto riconosce e difende la propria identità rispetto gli altri Stati, ma adotta atteggiamenti di collaborazione e integrazione con questi. L’Italia si considera parte di un ordinamento più vasto, riguardante l’ordine internazionale, le cui norme sono obbligatorie anche in Italia.
L’internazionalismo, qui affermato, è una visione o una dottrina che mette in primo piano principi, valori e istituzioni di solidarietà e di cooperazione sovranazionale fra persone, organizzazioni e Stati. Proprio l’internazionalismo è alla base della costruzione dell’Unione europea a partire dal 1949.