I principi fondamentali della Costituzione italiana

Articolo 2


La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 


L’articolo 2 riafferma che esistono diritti dell’uomo (come il diritto alla vita, all’onore, all’espressione del proprio pensiero, a formarsi una propria famiglia ecc.) che non vengono concessi dallo Stato, ma sono da ritenere originari. Lo Stato deve riconoscere tali diritti e garantirli.

Nello stesso tempo, si considera che l’uomo non è mai vissuto da solo e che, fra l’individuo e lo Stato, esistono innumerevoli formazioni sociali (le famiglie, i partiti, le chiese ecc.), espressione di questi diritti inviolabili. Proprio perché l’uomo è un essere sociale, però, accanto ai diritti sono richiamati anche i doveri di solidarietà (come il partecipare alle scelte comuni mediante le elezioni, difendere la patria, pagare le imposte e così via: artt. 48, 52, 53 ecc.).

La parola solidarietà sta a indicare la partecipazione del singolo ai problemi di ordine collettivo, e la sua disponibilità a rinunciare a qualcosa di individuale in vista del bene degli altri.

Lo Stato voluto dalla Costituzione è dunque uno Stato solidaristico.

Il principio pluralista

La Costituzione non garantisce le libertà personali, ma anche le diverse manifestazioni del pluralismo politico, sociale, religioso, culturale.

Infatti, vari articoli della Costituzione, oltre all’art. 2, affermano questo principio. L’art. 49 riconosce e garantisce il pluralismo dei parti; l’art. 39 garantisce il pluralismo sindacale, l’art. 33 quello culturale. In particolare, il pluralismo sociale ha la massima garanzia di sviluppo, dato che l’art. 18 riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, per perseguire qualsiasi fine, salvo quelli che sono vietati ai singoli dalla legge penale. Mediante queste garanzie, si realizza una profonda differenza rispetto allo Stato liberale, le cui Costituzioni garantivano le libertà del singolo individuo rispetto allo Stato e prevedevano un rapporto diretto tra cittadino e Stato, escludendo che tra uno e l’altro si potessero inserire le formazioni collettive (sociali e politiche).

Lo Stato di democrazia pluralista si basa sul suffragio universale, la segretezza e la libertà del voto, le elezioni periodiche, il pluripartitismo. Essi rendono possibile la presenza di una molteplicità di interessi, di idee, di valori, di gruppi sociali.

I diritti inviolabili

Il riferimento iniziale, come successivamente nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, è di tipo giusnaturalistico: lo Stato riconosce diritti che gli preesistono e di cui ogni persona è titolare fin dalla nascita, inoltre tali diritti sono inviolabili, costituiscono cioè un limite invalicabile per i poteri pubblici.

Il giusnaturalismo, il cui principale esponente è Hugo Grozio, sostiene che esiste un diritto naturale e questo diritto è conoscibile. Quindi esistono dei diritti che gli uomini hanno prima ancora di entrare nella società.

Il giusnaturalismo si contrappone al giuspositivismo. Il giuspositivismo è quella dottrina che sostiene che gli unici diritti che esistono sono quelli espressi dalle leggi fatte dagli uomini (chiamate leggi positive).

Il riferimento ai diritti inviolabili difesi dallo Stato è, altresì, un richiamo alla dottrina liberale, il cui padre più celebre è sicuramente John Locke.
Locke, tuttavia, aveva esplicitamente indicato tre diritti inviolabili: vita, libertà, proprietà. Tali diritti, seppur riconosciuti nel nostro ordinamento, non trovano una così esplicita affermazione nei principi fondamentali della Costituzione.

L’uomo è relazione

Viene richiamato il principio personalista, per cui l’uomo non è un individuo separato e in competizione con gli altri, ma un essere in relazione, che si sviluppa e coopera nelle formazioni sociali, come la famiglia, la scuola, le associazioni.

Il personalismo è una corrente filosofica vicina al cristianesimo e, in particolare, al cattolicesimo. Tra i maggiori esponenti abbiamo E. Mounier e J. Maritain che combattono sia l’individualismo astratto (di matrice liberale-borghese) sia il collettivismo assolutista (esemplificato dal marxismo), ponendo la persona umana come fine della vita associata.

L’individualismo, infatti, rimanendo ancorato a una visione astratta e separata dell’uomo non coglierebbe l’aspetto relazionale che è essenziale nella sua natura, mentre il collettivismo assolutista (come il totalitarismo) annulla le specificità individuali.

La solidarietà

Nella parte finale dell’articolo viene affermato il principio solidarista, in virtù del quale ogni cittadino ha il dovere di operare a vantaggio della comunità (ad esempio, rispettando l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche, sancito dal successivo art. 53), partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale del Paese.

Proprio l’adempimento di questi doveri “inderogabili” trasforma l’individuo in cittadino responsabile. Infatti, furono collegati alla «solidarietà politica, economica e sociale», cioè ai contributi che i cittadini devono concretamente offrire alle attività delle organizzazioni e dello stesso Stato.

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