Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La prima proposizione (comma) afferma l’uguaglianza formale, ossia la pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge. Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel precedente regime fascista ha portato a specificare le diversità che non possono più essere messe alla base di discriminazioni fra i cittadini. C’è voluto del tempo, però, per cercare di adeguare le leggi a questo principio (si pensi, ad esempio, al fatto che, fino al 1968, il Codice penale puniva l’adulterio solo della moglie; fino al 1975, il marito era considerato superiore alla moglie ed esistevano la potestà maritale, ossia l’autorità del marito sulla moglie, e la patria potestà). Quindi la prima proposizione afferma il principio di non discriminazione e di uguaglianza formale.
La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere l’uguaglianza sostanziale (come possono essere uguali due cittadini di cui uno ha studiato e l’altro è analfabeta; uno ha i mezzi per curarsi e l’altro no; uno è disoccupato e l’altro possiede ingenti capitali?). Sono in questo modo poste le premesse costituzionali per lo Stato sociale.
Il principio di non discriminazione
Il principio di non discriminazione è uno dei principi generali necessari per il godimento dei diritti umani. In questo senso, il divieto di discriminazione appartiene a quello “zoccolo duro” del diritto internazionale che costituisce jus cogens, che cioè obbliga tutti incondizionatamente ed è menzionato nella maggior parte degli strumenti normativi internazionali sui diritti umani. In essi si sottolinea la necessità di eliminare ogni forma di discriminazione e di fornire a tutti i cittadini una sostanziale uguaglianza di opportunità, senza distinzione di origine etnica, disabilità, orientamento sessuale, età, religione, genere.
Ogni persona umana, ogni cultura ha la propria storia. Ma la propria identità non è immutabile. La costruzione della propria identità è un processo dinamico, fluido perché si definisce necessariamente in un contesto di relazione con l’altro. La diversità costituisce sicuramente una ricchezza, ma il rapporto con l’altro può portare alla discriminazione e all’esclusione. Riconoscere ed utilizzare i talenti di ciascuno, considerare ed apprezzare le differenze è l’unica via per realizzare quella cittadinanza inclusiva che, sola, permette la partecipazione piena ed attiva alla vita politica, economica, sociale e culturale.
Persone e lavoratori
All’interno del comma 2 compare il termine «persona» usato, come già detto (vd. Articolo 2) dal cattolicesimo progressista francese. Con «persona» non si intende soltanto «cittadino», in quanto titolare di diritti e doveri e inserito in un ordine statale, e non si intende neanche semplicemente «individuo», cioè come entità astratta isolata dagli altri e in una dimensione pre-sociale, ma è qualcosa di più: un individuo con doti, capacità, emozioni e aspirazioni, inserito in un contesto relazionale, per i quali la Repubblica assume il compito di consentire la più ampia e completa opportunità di realizzazione.
La fase più elevata di questa realizzazione è conseguibile attraverso «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». A differenza dell’articolo 1, il termine «lavoratori» viene usato come una chiara indicazione di preferenza per chi maggiormente contribuisce allo sviluppo della società.
Per quanto riguarda l’organizzazione politica, la partecipazione di cui si parla ha anzitutto come riferimento i partiti, a cui la Costituzione assegna un ruolo centrale nella vita democratica. Quanto all’organizzazione economica e sociale, è probabile che i costituenti pensassero sia ai sindacati sia al movimento cooperativo come luoghi di effettiva partecipazione.
La libertà
La libertà è un concetto soggetto a interpretazioni. La filosofia politica normalmente distingue tra:
- Libertà di volere (libero arbitrio), che è un concetto prettamente filosofico ed è legato in senso stretto alla responsabilità morale;
- la libertà negativa, cioè la libertà DA impedimenti;
- la libertà positiva, cioè la libertà di agire, quindi libertà DI fare qualcosa;
- la libertà come autonomia o obbedienza alle leggi che ciascuno prescrive a sé stesso.
La Costituzione italiana tutela e garantisce la libertà negativa ma anche la libertà positiva, cioè la concreta possibilità dei cittadini di realizzare la propria libertà.
L’uguaglianza
Anche il concetto di eguaglianza è relativo, non assoluto. È relativo almeno a tre variabili:
- I soggetti tra i quali si tratta di ripartire i beni o gli oneri (possono essere tutti, molti, pochi ecc…);
- I beni o gli oneri da ripartire (possono essere diritti, vantaggi, facilitazioni economiche ecc…);
- Il criterio in base al quale ripartirli (può essere il bisogno, il merito, la capacità, il rango, lo sforzo ecc…).
La Costituzione italiana tutela, come abbiamo visto, sia l’uguaglianza formale di fronte alla legge, sia l’uguaglianza sostanziale. L’uguaglianza sostanziale viene legata all’effettiva possibilità dei cittadini di godere della propria libertà.
Le pari opportunità
Oggi il termine “pari opportunità” è spesso riferito a politiche di genere, le pari opportunità tuttavia emergono inizialmente come risposta per combattere qualsiasi forma di discriminazione.
In particolare il termine “opportunità” sottolinea la potenzialità proposta, non un risultato garantito. È necessario offrire pari opportunità a tutti, valorizzare le diversità, sensibilizzare ed informare le persone circa i propri diritti, abbattere gli ostacoli che impediscono una partecipazione attiva e consapevole.