Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
L’Italia è uno Stato unitario e indivisibile. Tuttavia si affermano due principi che perseguono un modello diverso da quello dello Stato centralizzato, prevalente fino alla proclamazione della Repubblica. Il primo è il decentramento, in base al quale l’amministrazione pubblica è affidata anche a organi periferici dello Stato (come il prefetto); il secondo è quello dell’autonomia, in base alla quale devono esistere enti pubblici, distinti dallo Stato, che governano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano (Comuni, Province, Regioni: vedi artt. 114-133).
Il decentramento non va confuso con il federalismo. Il decentramento è un elemento che compone il federalismo ma non viceversa. Il federalismo si basa su un equilibrio tra potere locale e potere centrale (o federale) mentre il decentramento prevede una preminenza del potere centrale.
Il federalismo correttamente inteso nasce dal basso: nell’attuale contesto italiano si assiste invece a una concessione di poteri dall’alto, dal Governo centrale ai Governi regionali, quindi è più corretto parlare di devoluzione. Secondo alcuni costituenti, come Calamandrei, più che le Regioni sarebbe stato opportuno valorizzare le autonomie municipali, essendo i Comuni la vera spina dorsale d’Italia.
Stato unitario e Stato composto
La separazione dei poteri può realizzarsi non solo a livello orizzontale, cioè nel rapporto tra i poteri dello Stato, ma anche a livello verticale, attraverso la distribuzione del potere di indirizzo politico e delle funzioni pubbliche tra lo Stato centrale ed altri enti territoriali.
Si distingue quindi tra Stato unitario e Stato composto: nel primo il potere è attribuito al solo Stato centrale o comunque a soggetti periferici da esso dipendenti (in questo caso si parla di decentramento amministrativo o burocratico, perché i soggetti periferici fanno parte dell’organizzazione statale); nel secondo, il potere è distribuito tra lo Stato centrale ed enti territoriali da esso distinti, che sono titolari del potere di indirizzo politico e delle funzioni legislativa e amministrativa in determinate materie, ed agiscono mediante organi rappresentativi che sono espressione delle popolazioni locali (in questo caso si parla di decentramento politico).