I principi fondamentali della Costituzione italiana

Articolo 7


Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

 


L’articolo 7 riconosce il regime della separazione tra Stato e Chiesa, ciascuno costituente un’istituzione autonoma nel proprio campo di azione. Lo Stato riconosce nel proprio territorio la sovranità, cioè un potere di comando, della Chiesa cattolica, ma limitato all’ambito spirituale.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Questa formula è diversa dall’espressione di Cavour “libera Chiesa in libero Stato”. Secondo quest’ultima lo Stato libero avrebbe dovuto assicurare la libertà della Chiesa; secondo la formula costituzionale, invece, la Chiesa è collocata fuori dallo Stato e i loro rapporti sono rapporti tra soggetti reciprocamente indipendenti.

La nascita dello Stato moderno comporta un processo di secolarizzazione, al termine del quale c’è il riconoscimento della laicità dello Stato. Con questa espressione si intende la neutralità dello Stato rispetto alla questione della «verità religiosa», la separazione tra la sfera della politica e quella della religione e, quindi, il riconoscimento della libertà di religione come fondamentale diritto dei cittadini, con la conseguente apertura verso un sistema di pluralismo e ampia tolleranza in materia.

La legge delle guarentigie

La legge delle guarentigie era la legge che regolava i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica dopo la presa di Roma nel 1870.

Tale legge non era frutto di un accordo tra i due Stati, tanto che la Chiesa cattolica l’ha respinta con l’enciclica Ubi nos di papa Pio IX, il 15 maggio 1871. Infatti il papa non si sentiva tutelato a sufficienza con una legge ordinaria, ed è per questo motivo che i Patti lateranensi hanno valore di trattato internazionale.

La legge garantiva l’inviolabilità del pontefice, ne garantiva l’extraterritorialità e la libertà di comunicazioni. Inoltre lo Stato italiano si impegnava a farsi carico delle spese di mantenimento della corte papale, con una dotazione annua, a vantaggio della Curia romana.

Lo Stato italiano, infine, garantiva la massima libertà di esercizio del culto, di riunione, di movimento e di testimonianza all’interno del Regno d’Italia.

Solo con i Patti lateranensi si avrà un riconoscimento del Regno d’Italia da parte della Chiesa cattolica e un definitivo superamento della rottura dovuta alla presa di Roma.

I Patti Lateranensi

I Patti Lateranensi (dal nome del palazzo romano in cui furono siglati) comprendono un trattato e un concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano e sono stati sottoscritti l’11 febbraio 1929. Modifiche sono state apportate con l’accordo del 1984. I Patti Lateranensi sono un trattato internazionale che la Costituzione richiama per affermare il principio concordatario, ossia l’esigenza che i rapporti con la religione cattolica sono regolati sulla base di un concordato.

Il Trattato riconosce una sovranità territoriale della Chiesa e il riconoscimento da parte della Chiesa del Regno d’Italia. Con il Trattato l’Italia ha risarcito la Chiesa per i territori perduti.

Il Concordato regola i rapporti tra Stato e Chiesa e sancisce:

  • La sovranità del papa sulla Città del Vaticano;
  • La religione cattolica come religione di Stato;
  • Introduzione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole;
  • Riconoscimento dell’indipendenza dell’Azione cattolica (organizzazione laica).

Attenzione: la garanzia costituzionale del regime concordatario non significa escludere la garanzia del pluralismo religioso e la laicità dello Stato italiano (v. art. 8).

L’accordo del 1984

Durante il governo Craxi, nel 1984 viene firmato un nuovo accordo tra Stato e Chiesa. In base a questo nuovo accordo il cattolicesimo cessa di essere considerato religione ufficiale dello Stato ma la Chiesa mantiene numerosi privilegi, come l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche che però diviene facoltativa.

Viene introdotto l’otto per mille (spesso abbreviato in 8xmille) che è la quota di imposta sui redditi soggetti IRPEF, che lo Stato italiano distribuisce, in base alle scelte effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, fra se stesso e le confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa.

Il principio di laicità

In Italia il concetto di laicità è stato elaborato soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale. Un punto centrale è rappresentato dalla sentenza 203/1989, secondo cui la Costituzione non accoglie una concezione del fenomeno religioso come elemento strettamente correlato alla sfera privata di cui lo Stato debba mantenersi del tutto estraneo, ma piuttosto adotta una prospettiva di «laicità positiva».

Essa viene intesa nel senso di una valutazione «favorevole» del fenomeno religioso, cui segue l’ammissibilità di interventi in «positivo», cioè a sostegno delle attività religiose, in quanto interesse dei cittadini meritevole di essere tutelato dal nostro ordinamento.

Secondo la Corte, il principio di laicità «implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale».

Share
Subscribe
Notificami
guest
0 Messaggi
Inline Feedbacks
View all comments