Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Insieme alla libertà di culto (art. 19), si afferma la libertà delle varie confessioni religiose (cioè delle diverse organizzazioni di fedeli) e si affida alla legge la regolamentazione dei rapporti con lo Stato, sempre sulla base di intese. Queste confessioni godono quindi di autonomia, subordinatamente però al diritto dello Stato. Nel 1929, grazie al concordato con la Chiesa cattolica, veniva emanata una legge sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato.
Dal 1984 sono state trasformate in legge varie intese con:
- Chiesa Valdese;
- Chiese Cristiane avveniste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Comunità ebraiche;
- Chiesa Luterana;
- Chiesa Evangelica e Battista.
Mentre sono in corso le trattative con:
- Buddisti;
- Mussulmani.
Le intese
Un’intesa è una riserva di legge rinforzata per procedimento. Le intese hanno incominciato ad essere stipulate solo dopo la riforma della Concordato, e sinora solo alcune confessioni, le più tradizionali, l’hanno ottenuta.
Le intese sono fonte di grandi privilegi, soprattutto sotto il profilo del finanziamento e delle agevolazioni fiscali: ciò spinge anche confessioni (come i valdesi) tradizionalmente «separatiste» rispetto allo Stato a cedere su qualcuna delle proprie convinzioni.